Accesso civico

Il D.Lgs. n. 97/2016 ha modificato l’istituto dell’accesso civico previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 in particolare nella nuova versione:

  • ai sensi dell’art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (“accesso civico semplice”);
  • ai sensi dell’art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013 allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (“accesso civico generalizzato”).

La società SGDS Multiservizi S.r.l. potrà escludere o limitare l'accoglimento della richiesta fornendo opportuna motivazione, se la richiesta attenesse ad informazioni / dati / documenti che possano creare un pregiudizio alla tutela degli interessi come indicati dall'Art. 5-bis, co. 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 33/2013. In caso di limitazioni parziali ai documenti / informazioni richiesti, la società SGDS Multiservizi S.r.l. consentirà l'accesso alle altre parti e/o dati del documento.

Accesso civico

L'accesso civico “semplice” è il diritto, di chiunque, di richiedere la pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati che la società SGDS Multiservizi S.r.l. abbia, eventualmente, omesso di pubblicare sul proprio sito. Tale forma di accesso si differenzia dal diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla Legge n. 241/1990, infatti non può essere esercitato con riferimento a tutte le informazioni, ma solo ai dati e le informazioni che la società SGDS Multiservizi S.r.l. abbia, eventualmente, omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

Procedura per l'esercizio dell'accesso civico

La richiesta non comporta costi per il richiedente, va indirizzata al RPCT, non deve essere motivata e può essere redatta utilizzando l’apposito modulo (Richiesta accesso civico - link qui sotto) completo di copia di documento di identità del richiedente. La richiesta va inviata all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata della società (rispettivamente e ) o a mezzo del servizio postale all’indirizzo FARMACIE COMUNALI S.r.l., Via Belgio n.16, 63821, Porto Sant’Elpidio, alla attenzione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Entro 30 (trenta) giorni, la società SGDS Multiservizi S.r.l. verificherà la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso di esito positivo, pubblicherà quanto richiesto sul proprio sito istituzionale, informando il richiedente dell’avvenuta pubblicazione. Se il documento risulterà già pubblicato informerà il richiedente del relativo collegamento ipertestuale.

Modello Richiesta accesso civico (link)

Accesso civico generalizzato

L’accesso civico “generalizzato” è il diritto, di chiunque, di richiedere documenti, informazioni o dati detenuti dalla società SGDS Multiservizi S.r.l., in aggiunta rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Procedura per l'esercizio dell'accesso civico generalizzato

La richiesta non comporta costi per il richiedente, va inviata all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata della società SGDS Multiservizi S.r.l. (rispettivamente e ) e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ovvero a mezzo del servizio postale all’indirizzo FARMACIE COMUNALI S.r.l., Via Belgio n.16, 63821, Porto Sant’Elpidio.

La richiesta non deve essere motivata e va presentata utilizzando l’apposito modulo (Richiesta accesso civico generalizzato), completo di copia del documento d’identità. La società SGDS Multiservizi S.r.l. concluderà il procedimento entro il termine di legge di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta, comunicando l’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Il termine potrà essere sospeso fino ad un massimo di dieci giorni solo nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

Modello Richiesta accesso civico generalizzato (link)

Registro degli accessi

Nessun dato presente al momento.

 

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