Prezzi patti e condizioni

Articolo 1

L’oggetto dell’appalto consiste nella ispezione delle reti di distribuzione del gas metano, gestite dalla Soc. San Giorgio Distribuzione Servizi srl, volte alla ricerca delle eventuali fughe di gas e successiva localizzazione.

Sono compresi nell’appalto tutte le operazioni necessarie per ricercare e localizzare con precisione le fughe di gas dovute a falle verificatesi nelle tubazioni costituenti le reti distributive del gas metano e gli allacciamenti per la parte interessante la proprietà pubblica. Tale ricerca dovrà essere condotta sia con strumentazione elettronica manuale che con automezzo opportunamente equipaggiato.

Articolo 2 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto.

  1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal foglio norme e condizioni, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 - Ammontare del contratto.

  1. L’importo contrattuale ammonta a €. 4.505,00 (diconsi Euro: quattromilacinquecentocinque) al netto dell’I.V.A., tenuto conto dell’offerta presentata e salva la liquidazione finale, come da seguente prospetto:
    Ricerca con automezzo su condotte media pressione: ml 19.000 x € 0,040= € 760,00
    Ricerca con automezzo su condotte a bassa pressione:ml 47.000 x € 0,040= € 1.880,00
    Ricerca con automezzo e manuale su allacciamenti
    Media e bassa pressione: n. 27.000 x € 0,055= € 1.485,00
    Localizzazione fughe: quantità presunta: n.10 x € 38,00= € 380,00Totale complessivo € 4.505,00 Oltre IVA
  2. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 21 comma 1lett. a) della legge 11.02.1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, per cui i prezzi unitari di cui all’offerta approvata con verbale del consiglio di amministrazione del_________________, costituiscono prezzi contrattuali.

Articolo 4 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.

  1. Qualora la soc. San Giorgio distribuzione servizi srl per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo caso e comunque in ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina del Capitolato generale d’appalto approvato con DMLLPP 19.04.2000 n. 145..

Articolo 5 - Invariabilità del corrispettivo.

  1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 6 - Copertura finanziaria.

  1. L’appalto è finanziato con fondi propri della società.

Articolo 7 - Pagamenti

  1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
  2. Il pagamento delle prestazioni avverrà in un’unica soluzione a novanta giorni dalla data di presentazione della fattura, sulla base di apposita dichiarazione di regolarità delle operazioni eseguite e riassunte in fattura.
  3. Ai sensi dell’art. 3 del DMLLPP 19.04.2000 n. 145 la ditta appaltatrice comunica che la quietanza relativa a tutti i pagamenti derivanti dal presente contratto viene rilasciata con carattere liberatorio dal Sig. Huber Günther come generalizzato in premessa quale Legale Rappresentante della Ditta.

Articolo 8 - Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori, ammontare delle penali.

  1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 20 ( venti) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come previsto all’art. 4 del foglio norme e condizioni.
  2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ciascun giorno di ritardo.
  3. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.
  4. La penale, nella misura di cui sopra., trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori.

Articolo 9 - Risoluzione del contratto.

  1. La soc. San Giorgio Distribuzione servizi srl ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
    • frode nell’esecuzione dei lavori;
    • inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
    • manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
    • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
    • sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
    • rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
    • subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
    • non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
    • perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali le capacità di cui all’art.17 del DPR 25.1.2000 n.34, che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
  2. L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

Articolo 10 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

  1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa numero 40071295 emessa in data 14.10.2004 rilasciata dalla W Potenza S.& C. Agenzia Generale con sede in Bolzano in via A.Diaz n. 57, agenzia di Bolzano per l’importo di € _____________ (Euro:______________) .
  2. La garanzia dev’essere integrata ogni volta che la Soc. San Giorgio Distribuzione S

Gas metano

Igiene urbana

Farmacia Comunale

Refezione scolastica