Accesso civico
Il D.Lgs. n. 97/2016 ha modificato l’istituto dell’accesso civico previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 in particolare nella nuova versione:
- ai sensi dell’art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (“accesso civico semplice”);
- ai sensi dell’art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013 allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (“accesso civico generalizzato”)
La società SGDS Multiservizi S.r.l. potrà escludere o limitare l'accoglimento della richiesta fornendo opportuna motivazione, se la richiesta attenesse ad informazioni / dati / documenti che possano creare un pregiudizio alla tutela degli interessi come indicati dall'Art. 5-bis, co. 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 33/2013. In caso di limitazioni parziali ai documenti / informazioni richiesti, la società SGDS Multiservizi S.r.l. consentirà l'accesso alle altre parti e/o dati del documento.
Inoltre si potrà effettuare l'accesso agli atti amministrativi così come disposto dall'art.24, comma 3, della L.241/1990
Accesso civico "semplice"
L'accesso civico non necessita di una particolare legittimazione e riguarda tutte le informazioni e i dati che ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e delle altre disposizioni vigenti, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare. L’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, infatti, prevede che chiunque, pur non avendone l’interesse, ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati di cui è obbligatoria la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nei casi in cui la pubblicazione sia stata omessa. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata in forma scritta al Responsabile del Procedimento (Allegato_2: MODULO DI RICHIESTA PER L’ACCESSO CIVICO SEMPLICE).
Procedura per l'esercizio dell'accesso civico semplice
La richiesta non comporta costi per il richiedente, va indirizzata al Responsabile del Procedimento, non deve essere motivata e può essere redatta utilizzando l’apposito modulo Richiesta accesso civico semplice completo di copia di documento di identità del richiedente. La richiesta va inviata all’indirizzo di posta elettronica ordinaria ,a alla attenzione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Entro 30 (trenta) giorni, la società SGDS Multiservizi S.r.l. verificherà la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso di esito positivo, pubblicherà quanto richiesto sul proprio sito istituzionale, informando il richiedente dell’avvenuta pubblicazione. Se il documento risulterà già pubblicato informerà il richiedente del relativo collegamento ipertestuale.
Accesso civico generalizzato
La richiesta non comporta costi per il richiedente, va inviata all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata della società SGDS Multiservizi S.r.l. rispettivamente o . Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo del servizio postale o direttamente presso l’Ufficio Amministrativo della SGDS e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente preposto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). La società SGDS Multiservizi S.r.l. concluderà il procedimento entro il termine di legge di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta, comunicando l’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Il termine potrà essere sospeso fino ad un massimo di dieci giorni solo nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.
Accesso atti amministrativi
Per diritto di accesso agli atti amministrativi, si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, fermo restando che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato della SGDS, così come disposto dall’art. 24, comma 3, della L. 241/1990. Sono legittimati ad esercitare il diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse personale, diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l’accesso.
Procedura per l'esercizio dell'accesso agli atti amministrativi
Il soggetto interessato a presentare una istanza può utilizzare il modulo allegato al presente Regolamento (Allegato_1: MODULO DI RICHIESTA PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI). La richiesta di accesso può essere presentata anche mediante invio di istanza a mezzo del servizizo postale, ed in tal caso dovrà essere sottoscritta con allegata copia del documento di identità e/o dei documenti comprovanti la legittimazione all’accesso e gli eventuali poteri rappresentativi. La richiesta di accesso può essere altresì inviata dal richiedente anche dalla propria PEC all’indirizzo: previa indicazione dei propri dati personali e di riconoscimento oltre al pagamento per i diritti Il Responsabile del procedimento concluderà la proceduraentro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta. La richiesta di accesso così formulata sarà autorizzata o motivatamente respinta, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’istanza, da parte del Responsabile del Procedimento. Decorso tale termine senza che vi sia stata formale risposta, la richiesta deve intendersi respinta secondo quanto espressamente disposto dall’art. 25, comma 4, della L. 241/1990. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, la società, entro 15 (quindici) giorni, ne dà comunicazione al soggetto interessato mediante PEC o con Raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è soggetto al pagamento del costo di riproduzione, così come determinato, con rilascio di apposita ricevuta di pagamento.
Registro degli accessi
Nessun dato presente al momento.