Accertamenti della sicurezza post-contatore
La Delibera 40/04, (modificata ed integrata dalle delibere n. 129/04, n. 43/05, n. 192/05, n. 47/06, n. 87/06, n. 147/06) prevede azioni e obblighi finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dal cliente finale. Non sono coinvolti gli impianti destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali per i quali rimane in vigore quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.
Gli “ACCERTAMENTI della SICUREZZA degli IMPIANTI degli UTENTI” sono lo strumento con cui l’Autorità per l’Energia e per il Gas (AEEG) vuole progressivamente ridurre le irregolarità che sono presenti negli impianti. Il regolamento adottato dall’Autorità attraverso le disposizioni contenute nella delibera n. 40/04, pubblicato sul sito internet www.autorita.energia.it nella versione integrata e modificata dalle successive Delibere, pone l’obbligo, alle aziende di distribuzione, di subordinare l’inizio dell’erogazione del gas all’esito positivo dell’accertamento della documentazione che attesti, nel rispetto della normativa vigente, la corretta esecuzione dell’impianto. Tale documentazione viene rilasciata dall’installatore al cliente e da questi trasmessa al distributore.
Attualmente gli obblighi per l’accertamento della sicurezza si applicano solamente per gli impianti di utenza nuovi.
Gli obblighi per gli accertamenti della sicurezza si applicheranno gradualmente anche per gli impianti di utenza modificati e riattivati, applicazione prevista a partire dal 01/04/08, e per gli impianti di utenza in servizio, con termini di applicazione ancora da stabilire.
Dal 01/10/2005, San Giorgio Distribuzione Servizi applica le disposizioni transitorie di cui ai commi 18.2 e 18.3 della delibera 40/04.
Attivazione della fornitura di gas ad un nuovo impianto di utenza
Riattivazione della fornitura di gas a seguito di sospensione per dispersione dall’impianto
Allegati e documenti vari